Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

      1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;

          b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».

 

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